Originale dattiloscritto…, in AIMC
19 gennaio 1921
Reverendissimo Sig. D. Munerati,
Ricordiamo ognor con riconoscenza come V. S., dopo esaminate le Costituzioni del nostro Istituto pel Decretum Laudis, ci suggerì di togliere l’espres-sione che concedeva ai Missionari libera amministrazione dei loro beni di famiglia e di aggiungere che per l’uso e l’usufrutto dei medesimi, per sé o per altri, occorreva sempre la licenza dei Superiori. Così facemmo, notificandolo ai missionari.
Ora, volendo ritoccare le Costituzioni stesse per metterle in accordo col nuovo Codice, non abbiamo potuto trovare in questo che per l’uso o usufrutto a proprio o altrui vantaggio di detti beni sia ancor necessaria la licenza del Superiore.
Il Codice obbliga il novizio, prima della professione, a cedere ad altri l’am-ministrazione dei suoi beni, e disporre liberamente del loro uso e usufrutto (Art. 369 – 1°) e gli vieta poi dopo la professione di mutare questa cessione e disposizione senza permesso del Superiore (Art. 580 – 3°); come pure gli vieta di alienarli a titolo gratuito (Art. 583 – 1°).
E questo è tutto quanto trovammo de hoc nel Codice.
Pertanto avremmo bisogno di sapere:
1° La libera disposizione del loro uso e usufrutto detta nell’Articolo 569 – 1 – potrebbe anche farla in suo favore? cosicché possa poi usarli e usufruirne liberamente?
2° Per l’uso e usufrutto dei suoi beni, dopo la professione, a vantaggio suo o d’altri, è sempre necessaria la licenza del Superiore?
Il Sebastiani, nel suo Summarium (che dice accomodato al Nuovo Codice = 2 edizione pag. 218 N° 404.2°) scrive che: ex voto paupertatis il religioso deve “privare se potestate utendi rebus temporalibus; et necesse est intercedat Superioris consensus ut iis frui deque iis disponere possit”. È ancor vero tutto questo?
3° L’Art. 583.1 vieta solo l’alienazione gratuita; non fa perciò supporre che l’alienazione onerosa sia sempre lecita?
In sostanza però a noi, per la correzione delle Costituzioni, che intendiamo presentare per l’approvazione, importa soltanto di sapere se per l’uso e usufrutto per sé od altri sia sempre necessaria la licenza del Superiore.
Perdoni la libertà, ed anche se oso pregarla di sollecita risposta perché dobbiamo compiere questa revisione con premura, per portar le Costituzioni corrette a Roma ove verremo il Canonico Allamano ed io il 10 febbraio pel Decreto sul Ven. Cafasso.
Voglia gradire i nostri cordiali e doverosi ossequii
Di V. S. Obbligatis.mo Servitore
[Canonico Giacomo Camisassa]
